Il TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore CAPRILI
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, a decorrere dal 2007, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui, quale contributo dello Stato al Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane.
Art. 2
(Istituzione del Parco musicale "Giacomo Puccini")
1. E` istituito il Parco musicale « Giacomo Puccini » con l'obiettivo di tutelare, recuperare e valorizzare i luoghi dove egli visse e quelli che furono fonte di ispirazione per la sua musica.
2. Torre del Lago Puccini, il lago di Massaciuccoli e l'ambiente circostante sono oggetto, nel contesto delle finalita` del comma 1, di un progetto speciale nel quale sono compresi il gran teatro all'aperto di Giacomo Puccini, l'isola di Gemma nel "Parco della Musica di Giacomo Puccini" e la Villa Caproni, da adibire a sede di un centro audiovisivo multimediale unico in Italia dedicato alle opere di Giacomo Puccini . Per la redazione del progetto di cui al periodo precedente dovra` essere richiesta la collaborazione della Fondazione Festival Pucciniano e dell'Ente Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.
3. La progettazione e la realizzazione del Parco di cui al comma 1 sono oggetto di un accordo sottoscritto tra il Ministero per i beni e le attivita` culturali, la Regione Toscana, il Comune di viareggio, la Provincia di Lucca e la Fondazione Festival Pucciniano, individuata come ente attuatore. Possono essere altresì coinvolti altri Enti interessati alla tutela e alla valorizzazione del Bacino del Massaciuccoli.
4. Per la realizzazione del Parco culturale di cui al comma 1 e` autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede, con proprio decreto, alla ripartizione del contributo tra gli enti vincolandolo alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3.
Art.3
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.